IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lett. e) e s), della Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante  la
definizione  e  l'ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome  e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23
ottobre  2000,  n.  60,  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e in particolare  l'art.  21,  comma  19,  che
trasferisce  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  le
funzioni attinenti  alla  regolazione  e  al  controllo  dei  servizi
idrici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
luglio 2012 recante l'individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21,  comma  19,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221,  recante  disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; 
  Visto, in particolare, l'art. 58, della legge n. 221 del 2015,  che
stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2016, e'  istituito
presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per  gli
interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche,
ivi comprese  le  reti  di  fognatura  e  depurazione,  in  tutto  il
territorio  nazionale,   e   finalizzati,   altresi',   a   garantire
un'adeguata tutela della risorsa idrica e  dell'ambiente  secondo  le
prescrizioni dell'Unione europea e contenimento degli oneri  gravanti
sulle tariffe; 
  Visto il comma 1, del citato art. 58, della legge n. 221 del  2015,
con il quale e' previsto che il  Fondo  sia  alimentato  tramite  una
specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato,  da
indicare separatamente in bolletta, volta anche  alla  copertura  dei
costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel  rispetto  della
normativa vigente e che gli interventi del Fondo  di  garanzia  siano
assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza,  secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  stabiliti  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto, altresi', il comma 2 dell'art. 58 della  legge  n.  221  del
2015 che prevede che, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi  prioritari,  i
criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma  1,
con priorita' di utilizzo delle relative risorse per interventi  gia'
pianificati  e  immediatamente  cantierabili,  nonche'   gli   idonei
strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e  dei
criteri contenuti nel decreto; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, e, in particolare, l'art. 1: 
    a) comma 516, il  quale  prevede  che  per  la  programmazione  e
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento
e  l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
turismo, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  previa   acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e'  adottato  il  Piano
nazionale  di  interventi  nel  settore  idrico,  articolato  in  due
sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»; 
    b) comma 521, il quale prevede che gli  interventi  compresi  nel
Piano nazionale di cui al  citato  comma  516  della  medesima  legge
possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo; 
    c) comma 522, il quale al comma 1 dell'art.  58  della  legge  28
dicembre 2015, n. 221, ha aggiunto in fine il seguente periodo:  «Gli
interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia  dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,  condizioni
e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze»; 
    d)  comma  524,  il  quale  prevede  che  il  monitoraggio  degli
interventi di cui ai commi 516 a  525  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati  delle
amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
dicembre 2011, n. 229; 
    e) comma 528, il quale dispone che  la  denominazione  «Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»  e'  sostituita,
ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente» (ARERA); 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  9  della  citata  direttiva
2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del citato decreto  legislativo
n. 152 del 2006, e' necessario  garantire  la  tutela  della  risorsa
idrica  attraverso  politiche  dei  prezzi  che   incentivino   l'uso
efficiente della stessa tenendo conto del principio  della  copertura
dei costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi  i  costi
ambientali e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»; 
  Considerato che il servizio idrico integrato e' un servizio a  rete
di  rilevanza  economica  i  cui  costi  efficienti  di  gestione   e
d'investimento, compresi i costi ambientali e della  risorsa,  devono
essere  coperti  dalla  relativa  tariffa  e  garantire  l'equilibrio
economico finanziario della gestione e la  sostenibilita'  per  tutti
gli utenti; 
  Considerato che il settore del servizio idrico integrato  necessita
di  ingenti  investimenti  infrastrutturali  e  di  notevoli  impegni
finanziari per colmare il  gap  infrastrutturale  esistente  e  poter
garantire un servizio di qualita', anche  nel  settore  depurativo  e
fognario, che presenta numerosi  agglomerati  oggetto  di  infrazioni
comunitarie per non conformita' alla direttiva 91/271/CEE in  materia
di acque reflue, nonche'  nel  settore  degli  impianti  di  ritenuta
(dighe), comprese le adduzioni e derivazioni dagli stessi impianti di
ritenuta (invasi), che presentano criticita' dovute  a  interrimento,
perdita di tenuta o non adeguatezza o incompletezza  degli  stessi  e
difficolta'  di  completamento  degli  invasi   sperimentali   ovvero
mancanza delle infrastrutture di utilizzo; 
  Considerata la preminente necessita' di tutelare  l'ambiente  e  di
promuovere la coesione sociale e territoriale, nonche' di incentivare
le regioni, gli enti locali e gli  enti  di  governo  dell'ambito  ad
effettuare una programmazione  efficiente  e  razionale  delle  opere
idriche necessarie; 
  Considerato che,  per  raggiungere  le  predette  finalita'  e  per
assicurare la realizzazione degli investimenti programmati nonche' il
recupero del deficit infrastrutturale del settore idrico, deve essere
sostenuta la finanziabilita' dei programmi di investimento; 
  Considerato che, al  fine  di  agevolare  l'accesso  al  credito  e
l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico,  nel  rispetto
del  principio  di  copertura  integrale  dei  costi  efficienti   di
esercizio e di investimento  e  della  sostenibilita'  della  tariffa
applicata all'utenza, e' stato istituito, dal citato art.  58,  della
legge n. 221 del 2015, un Fondo di garanzia finalizzato a tale scopo; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 24 gennaio 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con
nota prot. n. 3348 del 13 febbraio 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con nota prot. n. 5892 del 6 marzo 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
con nota prot. n 6619 del 5 aprile 2019; 
  Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, l'espressione: 
    a) «Banche» indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    b) «Comitato  di  valutazione  dei  rischi»  indica  l'organo  di
amministrazione del  Fondo  individuato  ai  sensi  dell'art.  9  del
presente decreto; 
    c) «Convenzione» indica la convenzione sottoscritta dall'EGA  con
il gestore, predisposta o adeguata sulla base della  convenzione-tipo
di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
adottata dall'ARERA con delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015; 
    d) «EGA» indica l'Ente di governo dell'ambito definito  ai  sensi
dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) «Fondo» indica  il  Fondo  di  garanzia  delle  opere  idriche
istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221; 
    f) «Garanzia del valore di subentro» indica la garanzia, prestata
dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento
del «Valore di subentro riconosciuto» in relazione alle operazioni di
finanziamento  degli  interventi  di  cui  all'art.  5  del  presente
decreto; 
    g)  «Garanzia  di  rimborso  del  credito»  indica  la  garanzia,
prestata dal Fondo direttamente a beneficio dei soggetti finanziatori
o degli investitori, di rimborso del credito da questi ultimi vantato
nei confronti del gestore titolato per le operazioni di finanziamento
degli interventi di cui all'art. 5 del presente decreto; 
    h) «Gestore» indica: 
      1)  il  gestore  affidatario  del  servizio  idrico   integrato
operante nel relativo ambito territoriale  ottimale,  selezionato  ai
sensi del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  che  abbia
sottoscritto la convenzione di  affidamento  con  l'Ente  di  Governo
d'Ambito, e la convenzione in essere sia stata  adeguata  sulla  base
della convenzione-tipo di cui all'art. 151 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, adottata dall'ARERA con delibera  656/2015/R/IDR
del 23 dicembre 2015; i soggetti  salvaguardati  ai  sensi  dell'art.
172, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152;  i
soggetti salvaguardati ai  sensi  dell'art.  147,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      2) il gestore  di  dighe,  aventi  le  caratteristiche  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle opere  di
derivazione e adduzione nel caso in cui, pur non essendo inserite tra
le infrastrutture del sistema idrico integrato, siano funzionali alla
sua alimentazione con la cessione delle risorsa idrica; 
    i) «Gestore subentrante» indica il soggetto il  quale,  ad  esito
delle procedure di selezione o individuazione previste dalla legge  o
dalla convenzione,  risulti  titolato  a  subentrare  ad  un  gestore
uscente nell'affidamento del servizio idrico integrato; 
    l) «Gestore titolato» indica il gestore in possesso dei requisiti
di idoneita' per l'accesso al Fondo; 
    m) «Grandi dighe» indica gli sbarramenti di cui all'art. 1, comma
1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che superano  i quindici
metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di
metri cubi; 
    n) «Piccole dighe» indica gli sbarramenti diversi  da  quelli  di
cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  507  del  1994,
che non superano i quindici metri di altezza  e  che  determinano  un
invaso non superiore a 1 milione di metri cubi; 
    o) «Intermediari finanziari» indica gli  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  106,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    p) «Investitori» indica i titolari  di  strumenti  finanziari  ai
sensi dell'art. 151, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, o dell'art. 185, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, o di altri titoli di debito comunque emessi ai fini del  supporto
del  piano  degli  interventi  del  gestore  titolato,  con  scadenza
superiore ai diciotto mesi e un giorno; 
    q) «Opere di adduzione e derivazione»  indica  le  infrastrutture
che alimentano gli invasi sottesi dalle grandi dighe o derivano dagli
stessi  invasi  la  risorsa  idrica  per  le  diverse   utilizzazioni
(idroelettrica, potabile, irrigua, industriale) di  cui  all'art.  6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002,  n.  166,  e  in  ogni  caso
funzionali al servizio idrico integrato; 
    r) «Piano nazionale idrico» indica il Piano nazionale adottato ai
sensi dell'art. 1, commi 516 e  seguenti,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205; 
    s) «Servizio idrico integrato (SII)» indica l'insieme dei servizi
pubblici di captazione, accumulo adduzione e distribuzione  di  acqua
ad usi  civili,  di  fognatura  e  depurazione  delle  acque  reflue,
compreso gli usi industriali  delle  acque  gestite  nell'ambito  del
servizio idrico integrato; 
    t) «Soggetti finanziatori» indica  le  banche,  gli  intermediari
finanziari, la Cassa depositi e prestiti o  la  Banca  europea  degli
investimenti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento a
medio/lungo termine, a copertura, totale o parziale,  dei  costi  per
gli investimenti nel SII del programma degli interventi  del  gestore
titolato; 
    u) «Valore di subentro» indica l'importo calcolato ai sensi della
convenzione e del metodo tariffario pro tempore  vigente,  dovuto  al
gestore uscente nei casi disciplinati dall'ARERA; 
    v) «Valore di subentro riconosciuto» indica il Valore di Subentro
coperto dalla garanzia  del  Fondo  in  relazione  ad  operazioni  di
finanziamento degli interventi di cui all'art. 5.